Assicurazioni pluriennali e la disdetta

avvocatiIl Decreto Bersani ha sicuramente inciso notevolmente nel ramo assicurativo, soprattutto in termini contrattuali. Ma alle volte ci si ritrova a fare confusione sul citato decreto. Questa confusione molto spesso arriva sulle assicurazioni pluriennali e sul loro recesso. Infatti, è vero che il Decreto Bersani prevede il diritto di recesso, ma è anche vero che ci sono dei limiti che lo stesso decreto del 2009 impone.

È quasi consuetudine pensare che il Decreto Bersani permetta di recedere dalle assicurazioni pluriennali, come le Polizze danni pluriennali oppure sul Come cambiare compagnia assicurativa. Dopo la sua uscita, nel 2009, il Decreto Bersani, nell’arco dello stesso anno, ha subito una modifica che gli impone dei limiti. Infatti per i contratti delle assicurazioni pluriennali, contratti stipulati entro il 14 agosto del 2009, il recesso è possibile solo annualmente. Per i contratti assicurativi pluriennali, contratti stipulati dopo il 15 agosto del 2009, è possibile chiedere il recesso solamente dopo 5 anni se lo stesso contratto in essere è superiore ai 5 anni. Inoltre, in quest’ultimo caso, il recesso div’essere richiesto con un preavviso di 60 giorni.

La modifica che ha subito il Decreto Bersani limita i contratti delle assicurazioni pluriennali nei due casi descritti sopra ed anche per quanto riguarda il cambio della tipologia di contratto e il cambio della compagnia assicurativa. Infatti la legge vigente limita molto il cambio di compagnia assicurativa e la scelta, ad accordo pluriennale avvenuto, di cambiare tipologia di contratto.

È bene approfondire la questione del Decreto Bersani quando si decide di eseguire qualche operazione, dalla disdetta del contratto alla stipulazione di una nuova polizza assicurativa.

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