Cosa fare se non si riceve l’attestato di rischio elettronico

Adesso tutte le compagnie assicurative dovranno fornire ai loro assicurati l’attestato di rischio in versione elettronica. Per legge dovranno farlo tutte le compagnie a partire dal primo luglio. Siccome questo documento è fornito circa un mese prima del rinnovo della polizza, a giugno dovrebbe essere già arrivato. 

I calcolo dei tempi è presto fatto: se lattestato di rischio elettronico è obbligatorio dal 1° luglio e deve essere consegnato agli assicurati un mese prima della scadenza della polizza, perciò a giugno gli assicurati con la polizza in scadenza avrebbero dovuto ricevere l’attestato elettronico.

Chi l’ha ricevuto non ha alcun problema ma chi invece nella casella di posta elettronica indicata alla compagnia, non ha trovato nulla, come deve comportarsi? L’attestato in questione, infatti, è cruciale per effettuare nuovi preventivi e di conseguenza per risparmiare, se possibile, servendosi dei servizi dei preventivatori.

Chi non ha ricevuto l’attestato di rischio deve richiederlo alla propria compagnia inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando nell’oggetto della richiesta il numero della polizza e la data di scadenza della stessa. Il testo della lettera potrebbe essere il seguente:

In riferimento alla polizza in oggetto, contesto la mancata messa a disposizione dell’attestato di rischio entro i 30 giorni antecedenti alla data di scadenza del contratto. Rilevo che la mancata comunicazione è in violazione del Regolamento 9/2015 dell’IVASS. Vi invito, quindi, a mettere a disposizione quanto prima la documentazione di cui sopra. Mi riservo inoltre di segnalare l’accaduto all’IVASS e di agire in giudizio per la tutela dei miei diritti. Distinti saluti.

Bisogna impaginare il tutto, inserendo in alto a sinistra il mittente, subito dopo a destra il destinatario, poi l’oggetto di nuovo a sinistra. Infine il testo, i saluti, la data e la firma del richiedente.

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