La reale copertura delle polizze legate ai mutui

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L‘Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass), ha posto di recente la sua attenzione sulla questione riguardante le polizze assicurative connesse ai mutui e ai prestiti. Successivamente al Decreto (poi diventato) Legge sulle liberalizzazioni, le banche e gli intermediari che emettono finanziamenti vincolati alla stipula di una assicurazione sulla vita devono sottoporre al consumatore due preventivi di compagnie prive di legame con l’istituto stesso.

Colui che decide di accendere un mutuo, inoltre, ha 10 giorni di tempo per selezionare autonomamente sul mercato eventuali polizze giudicate più convenienti per le sue esigenze.

Il Decreto di cui sopra è solo una delle azioni effettuate ed effettuabili per tutelare al massimo il consumatore. Menzioniamo inoltre il Regolamento Isvap del 2010 che ha realizzato l’obbligo di restituzione del premio non goduto in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Si parla di questo obbligo anche nel Decreto “Sviluppo bis” che ha ampliato tale diritto, estendendolo a tutte le polizze, incluse quelle sottoscritte prima del 2010.

Non sono però mancate le lamentele dei consumatori, a seguito di alcune criticità riscontrate.

Nello specifico, si evince che le strategie di vendita delle coperture assicurative associate a finanziamenti sono spesso differenti rispetto al quadro di riferimento normativo e regolamentare.

Si verificano, dunque, irregolarità nella fase di conoscenza. A colui che intende accendere un mutuo non vengono date tutte le coordinate inerenti alla valutazione della polizza proposta. Non viene completamente informato delle caratteristiche della polizza e non può dunque comprendere al cento per cento se si adatta alle sue esigenze.

Ciò si verifica in quanto gli istituti vendono spesso dei pacchetti pre-confezionati, con vincoli e garanzie difformi rispetto al target a cui si riferiscono.

Per esempio la perdita dell’impiego è assicurata da una polizza che comprende la disoccupazione, l’invalidità totale permanente, l’inabilità temporanea totale e il ricovero ospedaliero. Ma ognuna di queste garanzie concerne una particolare tipologia di assicurato.

A volte il cliente scopre suo malgrado di non aver diritto alla copertura dal momento che un determinato rischio non era assicurabile. La disoccupazione, ad esempio, si configura esclusivamente per i lavoratori dipendenti privati e non per gli autonomi. Viceversa l’inabilità temporanea viene riconosciuta ai secondi e non ai primi.

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