Multa assicurazione scaduta

Madonna Arrives and Departs Her Gym in London - May 10, 2007Qualche mese fa è stata abolita la possibilità di prevedere la clausola del tacito rinnovo nelle assicurazioni rc auto. Una novità che apporterà una gradita opportunità in capo agli utenti dei servizi assicurativi, che ad ogni scadenza potranno scegliere e valutare eventuali cambi di compagnia senza necessità di dover inviare una lettera di recesso diverso tempo prima della scadenza.

Ebbene, ai tanti punti di vantaggio apportati da questa novità corrisponde, purtroppo, un elemento sul quale val la pena compiere qualche riflessione: la compagnia assicurativa non procederà più al tacito rinnovo alla scadenza naturale della polizza, con conseguente controindicazione per coloro che si dimenticano di rinnovare il contratto di natura assicurativa.

Se infatti è pur vero che le compagnie assicurative sono obbligate a ricordarci la scadenza con almeno 30 giorni di anticipo, è altrettanto vero che gli imprevisti sono dietro l’angolo, e il pericolo di rimanere “scoperti” dalla polizza assicurativa è altrettanto comune. Ma cosa accade a chi è senza assicurazione e, perfino, quando l’auto non assicurata è parcheggiata? Quali sono le sanzioni cui si rischia di andare incontro, per esempio nelle ipotesi di incidente auto non assicurata?

Il Decreto Sviluppo ha confermato la previgente previsione che stabilisce 15 giorni di tolleranza per chi viene trovato con la polizza scaduta: in altri termini, il contratto è ancora valido, le prestazioni sono garantite, ma si è comunque assoggettati a una sanzione – in misura ridotta – pari a 25 euro.

Se invece si viene fermati senza contrassegno assicurativo in validità  dopo il quindicesimo giorno, la multa è molto più elevata, e oscilla tra un minimio di 779 euro a un massimo di 3.119 euro. A tal fine occorre inoltre ricordare come il rischio maggiore è tuttavia relativo al fatto di essere coinvolti, come soggetti responsabili, in un incidente stradale, pur senza essere titolari di alcuna polizza: in questa ipotesi infatti l’intera richiesta di risarcimento del danno ricadrà sul patrimonio personale, e non certo su quello della compagnia, con il quale il rapporto assicurativo sarà nel frattempo decaduto.

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