Evitare declassamento in seguito ad un sinistro

E’ possibile evitare il declassamento ed il conseguente malus in seguito ad un sinistro stradale? La risposta è si, vediamo come fare in concreto: è possibile, per l’assicurato, rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto e conservare così la classe di merito.

Si tratta di una opportunità importante per gli assicurati da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio: è possibile utilizzare tale possibilità sia nel caso di rinnovo del contratto presso lo stesso assicuratore sia nel caso di disdetta e di passaggio ad altra impresa.

In primo luogo prima di procedere verificate bene le condizioni contrattuali sottoscritte in polizza. Se è possibile tale procedura allora l’assicuratore vi dovrà fornire le seguenti informazioni, unitamente all’attestato di rischio, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale. Per i sinistri rientranti nella procedura del risarcimento diretto vi devono fornire le seguenti informazioni:

  • numero del sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte;
  • classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l’annualità successiva;
  • dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito e il premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione;

Per i sinistri non rientranti nella procedura di risarcimento diretto vi dovrà fornire:

  • numero del sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte, importo e data di pagamento classe di merito in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di risarcimento diretto;
  • dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione

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