Inail: polizza dedicata alle casalinghe

L‘assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico è in particolar modo consigliata per tutti coloro che trascorrono molto tempo all’interno delle mura domestiche, come ad esempio le casalinghe.

Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, sia uomini che donne, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alla cura della casa e della famiglia.

Non sono tenuti alla sottoscrizione della polizza coloro che svolgono altra attività lavorativa, che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.  Si tratta di una polizza assicurativa Inail che costa 12,91 euro annui, importo non frazionabile mensilmente ma interamente deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.

Le novità riguardano coloro che hanno difficoltà economiche: infatti tutti coloro il cui reddito nel 2010 è stato inferiore a 4.648,11 Euro non pagano la polizza che è interamente a carico dello stato: stessa cosa se la casalinga appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.

Tale polizza è stata istituita con la Legge 3 dicembre 1999, n. 493, fortemente voluta dalla associazioni di categoria e da tutti coloro che riconoscono l’importanza e la pericolosità dell’attività svolta dalla casalinga. Per quel che attiene gli indennizzi: gli infortuni verificatisi dal primo gennaio 2007 vengono indennizzati in rendita mensile esentasse a condizione che sia derivata una inabilità permanente non inferiore al 27%.

Per gli infortuni verificatisi prima di tale data il limite minimo indennizzabile è il 33%. La rendita va da un minimo di € 166,79 ad un massimo di € 1.158,32: è compreso nell’assicurazione anche l’infortunio mortale, la cui rendita viene corriposta in tal caso ai superstiti. La tutela avrà inizio a partire dal giorno successivo al pagamento del premio relativo: in caso di ritardo o di mancato pagamento l’Inail è tenuta a richiedere il pagamento di una somma quale sanzione proporzionata al periodo di ritardo, e comunque fino ad un importo massimo pari al premio stesso (€ 12,91).

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