Polizze danni pluriennali

Purtroppo sono ancora frequenti polizze assicurative del ramo danni (infortuni, malattia, ecc..) che prevendono una durata pluriennale: in tali casi la disdetta da tali tipologie di contratti è possibile ma con alcuni semplici accorgimenti. Verifichaimo insieme cosa fare nel caso in cui si voglia disdire tale polizza.

In primo luogo è importante ricordare che i contratti dei rami danni con durata pluriennale se stipulati prima del 15.08.2009 possono essere disdetti annualmente alla loro scadenza con un preavviso di sessanta giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Questa norma è stata stabilita dal c.d. Decreto Legge Bersani.
Diversa invece è la situazione dei contratti dei rami danni con una durata pluriennale che sono stati stipulati dopo il 15.08.2009: in tale caso occorre fare attenzione in quanto gli stessi possono essere disdetti o alla loro scadenza naturale, oppure dopo i primi cinque anni. La disdetta va inoltrata anche in questo caso almeno sessanta giorni prima della scadenza con posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Se invece si tratta di un contratto sempre ramo danni ma con una durata annuale questo potrà ben essere disdetto annualmente ma sempre con anticipo di sessanta giorni e sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento: in caso contrario il contratto si rinnova tacitamente per l’anno o fino ad un massimo di due anni. Nella lettera dovrete chiaramente indicare i vostri dati identificativi e quelli della polizza cui fate riferimento, specificando che si tratta di una disdetta ai sensi dell’art. numero 1.899 del Codice Civile.

Ricordatevi poi di dare alla compagnia un termine entro il quale la stessa dovrà dare accettazione della disdetta, o attraverso fax o attraverso raccomandata: è importante conservare la lettera inviate, che mostrerete all’assicurazione nel caso in cui la disdetta non abbia dato i risultati sperati. Ricordatevi comunque che in ogni caso sarà possibile adire le autorità garanti (ISvap) o i centri per la tutela dei consumatori laddove, pur rispettando la prassi, l’assicurazione non vi dia conto dell’avvenuta disdetta.

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