Professionisti: polizza obbligatoria

La recente manovra economica convertita nella legge 14 settembre 2011, n. 148 ha stabilito anche la futura riforma della professioni regolamentate, nel quadro di un progressivo percorso di liberalizzazione dell’iniziativa economica privata e delle professioni. In particolare è stato sancito l‘accesso libero alla professione, un compenso pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale utilizzando le tariffe professionali derogabili in via pattizia e la possibilità di fare pubblicità personale.

Ma l’elemento maggiormente interessante per noi, del quale oggi ci vogliamo occupare è l’obbligo per il professionista di una polizza per la responsabilità civile, a tutela del cliente: questa può essere sottoscritta anche mediante apposita convezione negoziata dall’ordine di appartenenza. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento della stipula, le condizioni della copertura ottenuta e il relativo massimale.

Si tratta di una polizza obbligatoria per il professionista ma non soggetti ad alcuna sanzione nel caso di non adempimento dell’obbligo assicurativo: ciò a differenza di quanto accade per altri professionisti. Inoltre, la copertura non è da ritenersi condizione di accesso alla professione.

Si tratta di una novità importante che riguarderà migliaia di professionisti che ad oggi non avevano sottoscritto tale polizza: si prevede quindi un fortissimo aumento della proposta contrattuale da parte delle maggiori compagnie assicurativi, che proporanno polizza competitive proprio come accade oggi per l’RC auto.

Il decreto appare però poco chiaro: si prevede che l’assicurazione dovrà essere idonea alla copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale, senza entrare nel merito di tale idoneità circa i massimali di polizza, i rischi da coprire, gli scoperti o le franchigie ammissibili. Insomma un decreto che come sempre ha voluto mettere una pezza su un gap normativo da tempo invocato, ma che non ha delineato pienamente e correttamente i confini relativi all’obbligo assicurativo. Ci aspettiamo per il prossimo futuro maggiori chiarimenti in merito alla qualestione dei massimali.

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