RC Committenti lavori edili

Chi lavora nel ramo edilizio conosce bene le difficoltà ed i pericoli che si possono celare dietro tale attività lavorativa: spesso il committente deve affidare gli appalti a terze persone, pur restando co-obbligato nel caso in cui qualcosa vada storto. Il committente quindi condivide le responsabilità insieme ai progettisti, agli addetti alla sicurezza ed agli esecutori veri e propri dell’opera. Occorre ricordare poi che l’appalto completo di lavori a una ditta riduce, ma non elimina del tutto le responsabilità in capo al committente.

Come tutelarsi? Attraverso una buona polizza RC che copra la reponsabilità civile sia del committente (di lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione di un fabbricato ad uso civile), sia dell’esecutore vero e proprio.

Vi sono molte tipologie di assicurazioni sul mercato che coprono questa tipologia di responsabilità, occorre senza dubbio consultarsi con il proprio assicuratore per scegliere una polizza adatta alle esigenze del committente e dell’esecutore, verificando caso per caso. Al momento della stipula occorrerà precisare l’entità dei lavori, l’esatto posizionamento dell’immobile, la tipologia dei lavori che vi dovranno essere eseguiti. Importante poi è verificare che l’immobile sia completamente vuoto o parzialmente abitato al momento dell’esecuzione dei lavori.

Controllate prima della stipula definitiva l’eventuale ammontare della franchigia e dello scoperto, che non verranno corrisposti o che restano a carico dell’assicurato (nel secondo caso), verificando se conviene o meno tale polizza o se tali clausole sono negoziabili. Quanto costa solitamente un’assicurazione di tale tipo? Dipende dalle clausole che si inseriscono, tenete comunque presente che la polizza copre l’intera durata dei lavori ed il premio può variare dal 2 al 3 per mille del valore dell’opera a fine lavori.

Verificate anche che sia possibile estendere gratuitamente o con un piccolo extra, la durata della polizza nel caso in cui i lavori non siano terminati nei tempi previsti: il contratto si risolve autonomamente nel momento di cessazione dei lavori, pertanto non è necessaria una disdetta scritta all’assicurazione.

3 commenti su “RC Committenti lavori edili”

Lascia un commento