Risarcimento danno: l’assicurazione ha 60 giorni per adempiere

Quando si subisce un sinistro stradale, occorre immediatamente dare lo scarico alla propria assicurazione, attraverso la modalità dell’indennizzo diretto, salvo alcuni casi particolari già precedentemente esaminati.

L’assicurazione, una volta ottenuti i documenti e dopo aver analizzato attraverso i suoi periti, il mezzo incidentato, deve attenersi al termine di adempimento di 60 giorni, termine accordato dalla legge all’assicurazione per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato: tale termine vale anche nei rapporti tra assicuratore ed assicurato. L’assicuratore all’apertura del sinistro deve chiedere al danneggiato se ha diritto a prestazioni previdenziali: in caso di risposta affermativa l’assicuratore deve accantonare la somma prevedibilmente corrispondente alla prestazione spettante al danneggiato-assistito nel rapporto previdenziale e chiede all’ente se vuole valersi del diritto di surrogarsi al danneggiato. L’ente deve rendere dichiarazione positiva nei successivi 45 giorni.

Cosa accade nel caso in cui l’assicurazione non rispetti il termine dei 60 giorni? In tale caso la violazione del termine genera in capo all’assicuratore una responsabilità nei confronti dell’assicurato, se a causa del ritardo il risarcimento sia divenuto incapiente. La novità sta nel fatto che l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato per l’intero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato.

Nel rapporto previdenziale che ne deriva, l’ente corrisponde la prestazione ed ha diritto di surrogarsi nei limiti della prestazione corrisposta: con il pagamento nel rapporto previdenziale, l’ente è surrogato in quello assicurativo al danneggiato. A questo punto l’assicuratore deve solo pagare all’ente la somma che questo dichiara d’aver prestato nel rapporto previdenziale. Fonte: www.lastampa.it, sentenza n. 1083/11.

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