In 30 giorni arriva la conciliazione per gli assicurati

La conciliazione è una soluzione semplice e rapida, studiata da ANIA e Adiconsum come via alternativa a quella giudiziaria per risolvere un’eventuale controversia sorta a seguito di un incidente d’auto. Questo lo scrive l’associazione di consumatori prima di spiegare qual è la modalità di azione.

Proviamo a sintetizzare quanto riportato dall’Adiconsum, ponendoci delle domande.

Quando può essere richiesta la conciliazione

La procedura di conciliazione può essere richiesta dai consumatori esclusivamente in caso di controversie che riguardano sinistri r.c. auto con richiesta di risarcimento fino a 15.000 euro. Il consumatore può ricorrere alla procedura di conciliazione dopo aver presentato una richiesta di risarcimento del danno e dopo aver fornito all’impresa assicuratrice competente tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e la sua valutazione.

Quando è valida la procedura?

La procedura si attiva se si verificano i seguenti casi: quando il consumatore non ha ottenuto risposta da una impresa entro i termini previsti dalla legge; se l’impresa ha rifiutato la sua richiesta di risarcimento; in caso egli non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento da parte della compagnia.

Come si avvia la conciliazione?

Inoltre, la procedura di conciliazione può essere avviata a condizione che il consumatore: non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo ovvero, in caso di incarico già conferito a terzi, abbia ritirato tale incarico prima di avviare la procedura di conciliazione; abbia inoltrato la richiesta di risarcimento all’assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all’assicuratore del veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell’ambito della procedura per il risarcimento diretto).

Quanto dura la conciliazione

La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esitopositivo, le parti (conciliatore della compagnia e conciliatore Adiconsum) sottoscrivono un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esitonegativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo.

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