Vai al contenuto
Home » Assicurazioni news » Evitare declassamento in seguito ad un sinistro

Evitare declassamento in seguito ad un sinistro

E’ possibile evitare il declassamento ed il conseguente malus in seguito ad un sinistro stradale? La risposta è si, vediamo come fare in concreto: è possibile, per l’assicurato, rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto e conservare così la classe di merito.

Si tratta di una opportunità importante per gli assicurati da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio: è possibile utilizzare tale possibilità sia nel caso di rinnovo del contratto presso lo stesso assicuratore sia nel caso di disdetta e di passaggio ad altra impresa.

In primo luogo prima di procedere verificate bene le condizioni contrattuali sottoscritte in polizza. Se è possibile tale procedura allora l’assicuratore vi dovrà fornire le seguenti informazioni, unitamente all’attestato di rischio, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale. Per i sinistri rientranti nella procedura del risarcimento diretto vi devono fornire le seguenti informazioni:

  • numero del sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte;
  • classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l’annualità successiva;
  • dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito e il premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione;

Per i sinistri non rientranti nella procedura di risarcimento diretto vi dovrà fornire:

  • numero del sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte, importo e data di pagamento classe di merito in cui sarà riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione, compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di risarcimento diretto;
  • dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di osservazione