Sara Assicurazioni spiega l’RCA

Una sezione molto interessante del sito di Sara Assicurazioni è quella dedicata ai come fare per. Cosa succede in caso di sinistro? Chi ha assicurato con questa compagnia i suoi veicoli, ha soltanto una cosa in mente: farsi risarcire per i danni subiti.

I punti interessanti di questa pagina di Sara Assicurazioni sono quelli che rispondono a domande semplici relative alla conciliazione paritetica, al risarcimento diretto e ai danni coperti dal risarcimento diretto.

Cosa s’intende per conciliazione paritetica?

La nostra compagnia ha aderito a un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese di Assicurazione) e le principali associazioni di consumatori denominato Conciliazione Paritetica: si tratta di uno strumento a disposizione dei consumatori che ha come scopo quello di gestire nel modo migliore i sinistri, in particolare quelli R.C. Auto, che rappresentano un momento particolare nella relazione tra assicurato e compagnia.
Con la Conciliazione Paritetica, infatti, sarà da oggi possibile risolvere in modo rapido ed economico eventuali questioni sorte in caso di insoddisfacente risposta fornita in caso di sinistro.

Cos’è l’indennizzo diretto?

L’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che, in caso di collisione tra due veicoli identificati e assicurati è possibile inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria Compagnia di assicurazione. Questa procedura si applica nei casi di:

  1. collisione tra 2 veicoli (esclusi ciclomotori non targati, macchine agricole e tram)
  2. incidenti avvenuti in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)
  3. veicoli identificati con targa e immatricolati in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)
  4. veicoli assicurati con compagnia italiana (o che eserciti l’assicurazione obbligatoria RC Auto in libertà di stabilimento e abbia scelto di aderire al sistema di risarcimento diretto).

Quali danni sono risarciti dall’indennizzo diretto?

  1. danni al veicolo
  2. danni a cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente
  3. danni alla persona di lieve entità subiti dal conducente del veicolo (non superiori al 9% di danno biologico)

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