Come cambiare compagnia assicurativa

polizza saluteCambiare compagnia assicurativa è facile, ma occorre fare un pò di attenzione a rispettare i modi e le tempistiche prescritte per i singoli contratti. Cerchiamo dunque di fare un pò di chiarezza, e comprendere in che modo cambiare compagnia assicurativa fornendo la disdetta alla polizza previgente, e abbracciando il nuovo contratto con l’operatore assicurativo subentrante.

Polizze auto

Per quanto attiene le polizze auto, il tema è abbastanza semplice. Dallo scorso 1 gennaio 2013, infatti, tutte le compagnie assicurative hanno abolito il tacito rinnovo sull’assicurazione RC Auto alla scadenza del contratto. Pertanto, in prossimità del “vecchio” rinnovo della polizza, il contraente che non volesse proseguire il rapporto con la propria compagnia assicurativa non dovrà fare niente, e procedere alla sottoscrizione con la nuova compagnia.

Ricordatevi ad ogni modo che la “vecchia” compagnia è obbligata a far pervenire al contraente l’attestato di rischio, e che questo rappresenta un documento vincolante per la stipula di un nuovo contratto. La consegna dell’attestato dovrà avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Altre polizze

Per quanto concerne le altre polizze (come ad esempio le polizze casa e infortuni), occorre fare qualche utile distinzione.

Nell’ipotesi di contratti annuali con tacito rinnovo, il recesso dalla polizza deve essere inviato entro 60 giorni dalla scadenza annuale inviando all’assicuratore, mediante raccomandata A/R, la lettera di disdetta del contratto (a proposito di tempi, ricordate sempre di consultare il periodo di carenza delle assicurazioni).

Se invece parliamo di contratti pluriennali, occorre comprendere quando è avvenuta la stipula. Se la stessa risale al periodo compreso tra il 3 aprile 2007 e il 14 agosto 2009, la disdetta può avvenire ogni anno con preavviso di 60 giorni. Se invece i contratti sono stati stipulati dopo tale data, gli stessi potranno essere disdettati solo alla naturale scadenza, con invio della lettera almeno 60 giorni prima (fanno eccezione quei contratti con durata superiore ai cinque anni, per i quali la disdetta può essere inviata con scadenze annuali).

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