Danno biologico: no alla tabella unica nazionale

La notizia è di pochi giorni fa: pare che la Camera abbia approvato mercoledì scorso due mozioni, presentate da Mpa e Api, che prevedono il ritiro del Decreto del Presidente della Repubblica relativo alla creazione di una tabella unica nazionale del danno biologico per le menomazione all’integrità psicofisica e il varo di un nuovo provvedimento basato sulle tabelle del tribunale di Milano.

La rilevanza della questione è evidente: basti pensare che una mozione simile era stata presentata anche dal PD solo pochi mesi prima ma era stata bocciata. Il Governo è stato invitato ad operare una revisione degli indennizzi, comprendendo nella base di calcolo indici più particolarmente caratteristici del settore, quali quelli di sinistrosità, di invalidità per incidente, di mortalità per singolo evento, nonché gli effetti del provvedimento relativamente alle auspicate riduzioni delle tariffe assicurative.

Il tutto al fine di rivalutare l’effettiva corrispondenza della tabella unica nazionale di Milano, che come sappiamo è la tabella di riferimento, agli obiettivi perseguiti anche in relazione al congruo risarcimento del danno subito dalle vittime di incidenti stradali e ad avviare le opportune ulteriori iniziative normative di adeguamento delle tabelle stesse.

Sul risarcimento del danno biologico in seguito a sinistro stradale ci eravamo già occupati in precedenza: in particolare ricordiamo che in seguito al DPR non si deve più fare riferimento alle tabelle che i tribunali italiani negli anni avevano predisposto, ma tutti dovranno uniformarsi a quelle compilate dei tecnici del ministero della Salute. Per le lesioni lievi si è stabilito che il risarcimento sia inversamente proporzionale all’ età (quindi l’ importo si riduce costantemente con il crescere dell’ età ad un tasso dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’ undicesimo) e valutato su una scala da 10 a 100 punti di invalidità permanente.

Inoltre in seguito all’istituzione della tabella unica è stato altresì eliminato il così detto danno morale, che alcuni tribunali era invece aggiunto al risarcimento finale nella misura del 25-50%.

 

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