Danno biologico: i nuovi importi per le lesioni micropermanenti

Come di consueto in questo periodo dell’anno vi è l’aggiornamento degli importi per le lesioni micropermanenti, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emesso lo scorso diciassette giugno. In particolare oggi ci occupiamo di tale decreto e di verificare in concreto cosa cambia in tema di risarcimento del danno.

Il giorno di inabilità temporanea assoluta solitamente viene liquidato al 100% nel caso in cui la persona che ha subito delle lesioni si è recata all’ospedale ed è stata sottoposta a visita (i giorni da considerare al 100% sono quelli indicati nel referto): tali giorni sono pagati ora 44,28 euro al giorno. I giorni successivi, il cui computo è dato dalla somma dei certificati medici prodotti, sono suddivisi in inabilità temporanea risarcita al 75%, al 50% e al 25%. In tale caso la somma di euro 44,28 sarà frazionata in base alle medesime percentuali.

In conclusione il nuovo decreto ha fissato in € 759,04 l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità ed in € 44,28 l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta. Si segnala infine che tali importi sono stati utilizzati anche per la valutazione del danno biologico derivante non solo da incidente stradale ma anche da un caso di malasanità. Il tribunale di Macerata infatti con la sentenza del 14 giugno 2011 ha stabilito che il contesto in cui è accaduto il fatto che ha originato la lesione, infatti, è un elemento esterno che al massimo può rappresentare la mera occasione della sua verificazione ma non deve incidere sulle modalità di liquidazione.

Sono stati quindi applicati in via equitativa i parametri stabiliti dal codice della assicurazioni all’articolo 39, anzichè le tabelle previste dal Tribunale di Milano, che si applicano in tutti i casi di liquidazione diversi dai danni deriuvanti da incidenti stradali. Una bella svolta che senza dubbio costituisce un primo indirizzo giudiziario al quale altri tribunali potranno ispirarsi in futuro.

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