Polizze danni pluriennali

Purtroppo sono ancora frequenti polizze assicurative del ramo danni (infortuni, malattia, ecc..) che prevendono una durata pluriennale: in tali casi la disdetta da tali tipologie di contratti è possibile ma con alcuni semplici accorgimenti. Verifichaimo insieme cosa fare nel caso in cui si voglia disdire tale polizza.

In primo luogo è importante ricordare che i contratti dei rami danni con durata pluriennale se stipulati prima del 15.08.2009 possono essere disdetti annualmente alla loro scadenza con un preavviso di sessanta giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Questa norma è stata stabilita dal c.d. Decreto Legge Bersani.

Postaprotezione casa: novità

Il gruppo assicurativo Poste Assicura spa, offre delle soluzioni assicurative per i beni oltre che per le persone, e le rivolge esclusivamente ai possessori di un conto corrente BancoPosta e ai titolari di un Libretto Postale.

Si possono scegliere diverse formule: PostaProtezione casa è la soluzione più completa ed offre un pacchetto di protezione articolato, oppure optare per la copertura che è maggiormente vicina alle proprie esigenze, scegliendo solo i prodotti preferiti tra quelli a disposizione. Analizziamo brevemente le singole proposte:

Polizza Incendio protegge: dai danni causati dall’acqua, incendi, esplosioni, scoppio; dai danni che, quale soggetto civilmente responsabile, potresti essere tenuto a pagare; dai danni causati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio avvenuti nel tuo appartamento; dalle calamità naturali, come inondazioni, terremoti, alluvioni, allagamenti e valanghe.

Polizze-infortuni: a chi si rivolge e cosa copre

La polizza infortuni è pensata e consigliata non solo per coloro che svolgonoa ttività lavorative pericolose, ma per tutta la famiglia: si riferisce a tutti i danni che l’assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Esistono varie modalità con varie franchigie per definire la percentuale dell’invalidità permanente da liquidare: questa dovrà essere concordata al momento della stipula con l’assicuratore.

Tale polizza infatti copre i danni causati da eventi dovuti a caso fortuito, violento ed esterno, che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; l’assideramento e il congelamento; le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita; l’asfissia per fuga di gas o vapori.

Sono spesso compresi anche l’annegamento; le lesioni da sforzo limitatamente a quelle muscolari; le ernie addominali. Possono anche essere compresi gli infortuni causati da colpa grave, imperizie e negligenze dell’assicurato nonché quelli sofferti in occasione di: tumulti popolari, occorsi durante viaggi aerei, determinati da calamità naturali, stato di guerra e di insurrezione o durante il servizio militare.