Polizza vita: aspetti importanti da conoscere prima della sottoscrizione

Sottoscrivere una polizza vita è un passo importante, che deve essere attentamente vagliato e ponderato: sono molte le compagnie che offfrono proposte interessanti, spesso vantaggiose, grazie alle quali chiunque può ritrovarsi con una bella rendita vitalizia o un gruzzoletto di denaro inaspettato in età anche avanzata.

Oggi ci occuperemo degli aspetti legali, spesso sconosciuti o ignorati legati alle polizze vita. Ad esempio non tutti sanno che l’assicurazione sulla vita non è soggetta a pignoramento così come previsto dall’art. 1923 del Codice civile:  le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte a nessuna azione esecutiva. Insomma le somme vincolate per la polizza vita non possono essere sottratte per questioni legate a controversie giudiziali.

Polizze vita: come riscattare il capitale o la rendita

Chiunque è titolare di una polizza vita,  un mese prima della scadenza della stessa deve ricevere dalla compagnia assicurativa un avviso con l’indicazione della data esatta della scadenza e con l’indicazione di prendere contatto con l’agenzia per portare la documentazione necessaria per la liquidazione.

Come già accennato in precedenti post sull’argomento, chiunque sia titolare di una polizza vita, alla scadenza della stessa potrà scegliere se incassare il premio relativo o se invece farsi liquidare una rendita, cioè una somma mensile grantita per un determinato lasso di tempo. Cosa fare al momento della scelta? Per prima cosa la compagnia deve indicare al beneficiario l’elenco dei documenti da presentare, così come disposto dalla circolare ISVAP n. 403 del 16 marzo 2000.

Polizze dormienti: cosa fare per ottenere indietro il denaro

Per tutti coloro che sono titolari di una polizza vita dormiente, prescritta e destinata a confluire nel fondo istituito al ministero dell’Economia, in base alla data di prescrizione, è possibile ottenere indietro il premio versato. I problemi maggiori riguardano i titolari di polizze assicurative scadute senza che i beneficiari si siano attivati entro i termini di prescrizione, che ricordiamo sono di due anni o un anno, se scadute prima del 28 ottobre 2008, per incassare quanto loro dovuto: i capitali in tale caso vengono devoluti al fondo presso il Ministero dell’Economia.

Purtroppo questo meccanismo viene posto in essere senza che i titolari della polizza siano informati della prescrizione e del deposito né che abbiano la possibilità di far rinascere la polizza stessa. Il decreto legge 40 del 2010 ha precisato si possono recuperare i soldi solo per le polizze la cui prescrizione si è verificata entro il 28 ottobre 2008: il decreto sopra citato afferma anche che devono rimanere al fondo i versamenti già effettuati, anche se relativi a polizze che rispettano i termini di prescrizione.

Tutti coloro che sono titolari di una polizza prescritta entro il 28 ottobre 2008, possono inviare una raccomandata A/R alla propia compagnia assicurativa chiedendo il rimborso del capitale: in caso di risposta negativa, preparatevi a richiedere delle spiegazioni, in quanto dovrà essere la compagnia a specificare di aver già versato i soldi al fondo.