Polizze vita: come riscattare il capitale o la rendita

Chiunque è titolare di una polizza vita,  un mese prima della scadenza della stessa deve ricevere dalla compagnia assicurativa un avviso con l’indicazione della data esatta della scadenza e con l’indicazione di prendere contatto con l’agenzia per portare la documentazione necessaria per la liquidazione.

Come già accennato in precedenti post sull’argomento, chiunque sia titolare di una polizza vita, alla scadenza della stessa potrà scegliere se incassare il premio relativo o se invece farsi liquidare una rendita, cioè una somma mensile grantita per un determinato lasso di tempo. Cosa fare al momento della scelta? Per prima cosa la compagnia deve indicare al beneficiario l’elenco dei documenti da presentare, così come disposto dalla circolare ISVAP n. 403 del 16 marzo 2000.

Una volta ricevuta tutta la documentazione, la Compagnia è tenuta a corrispondere le somme dovute entro trenta giorni: i trenta giorni decorrono dalla data di ricezione della documentazione e sono relativi sia alla liquidazione del premio che della rendita. Nel caso di richieste presentate alla rete di vendita, il termine di trenta giorni decorre dal momento di consegna della documentazione alla rete medesima. E se la Compagnia ritarda nel corrispondere le somme? Nessun problema: al beneficiario saranno dovuti in tale caso anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale d’interesse corrente.

Nel caso in cui vi siate scordati di avanzare richiesta di liquidazione, nessun problema: si tratta di un diritto che si prescrive in due anni, per cui avete un biennio per poter richiedere la liquidazione delle somme. I due anni iniziano dal momento in cui si è verificato l’evento (ad. esempio la morte del sottoscrittore): onde evitare la prescrizione interrompetela inviando una lettera raccomandata A/R alla compagnia. Al fine di interrompere la prescrizione, dopo aver avanzato la richiesta per la liquidazione delle somme, scrivete la seguente frase ” La presente vale quale formale costituzione in mora ai sensi e per effetto di legge”.

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