Fondo vittime della strada

Metlife polizza vita Libera MenteIl fondo vittime della strada (o, meglio, il Fondo di garanzia per le vittime della strada) è una iniziativa predisposta con la l. 990/1969 e operativo dal 1971. Amministrato dalla Consap, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, è uno strumento grazie al quale lo Stato provvede ad assolvere allo scopo di risarcire i danni causati dalle persone che circolano su strada con un veicolo non autorizzato, non assicurato, e non solo.

In particolare, stando a quanto affermato dalla stessa Consap, il Fondo interviene per queste tipologie:

  • veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
  • veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
  • veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
  • veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Ancora, in seguito alle modifiche avvenute nel 2007, il fondo contro incidente con auto non assicurata interviene anche per risarcire i danni in queste ulteriori ipotesi:

  • causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
  • sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Per quanto attiene i limiti di intervento, il massimale è di 5 milioni di euro per danni a persona per sinistro, e 1 milione di euro per danni a cose per sinistro. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet consap.it.

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