Purtroppo sono ancora frequenti polizze assicurative del ramo danni (infortuni, malattia, ecc..) che prevendono una durata pluriennale: in tali casi la disdetta da tali tipologie di contratti è possibile ma con alcuni semplici accorgimenti. Verifichaimo insieme cosa fare nel caso in cui si voglia disdire tale polizza.
Se invece si tratta di un contratto sempre ramo danni ma con una durata annuale questo potrà ben essere disdetto annualmente ma sempre con anticipo di sessanta giorni e sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento: in caso contrario il contratto si rinnova tacitamente per l’anno o fino ad un massimo di due anni. Nella lettera dovrete chiaramente indicare i vostri dati identificativi e quelli della polizza cui fate riferimento, specificando che si tratta di una disdetta ai sensi dell’art. numero 1.899 del Codice Civile.