In caso di sinistro stradale con danni alla persona di lieve entità, come noto, il leso verrà risarcito dalla propria assicurazione in relazione agli importi concordati e previsti dal Codice delle Assicurazioni. Con decreto 15 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2012, s.g. n. 149, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad aggiornare gli importi previsti dall’art. 139, comma 1, del Codice delle Assicurazioni, in materia di risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
A seguito dell’aggiornamento, i nuovi importi, rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 giugno 2011 sono i seguenti:








