Polizza mutuo TMC: tariffa caso morte

Delle polizze mututo abbiamo già trattato, sottolineando l’importanza di stipulare una buona assicurazione che tuteli la propria famiglia da spiacevoli sorprese mentre si paga, spesso con fatica, la propria abitazione. Oggi ci occupiamo di una polizza particolare, detta TMC ovvero Temporanea Caso Morte. Per essere sul serio una polizza di tale tipo deve contemplare sia i casi di morte per malattia che per infortunio (occhio che spesso le compagnie bleffano per garantire premi più bassi, ma in tale caso anche le garanzie sono inferiori).

La TMC garantisce un capitale nel caso in cui il mutuatario (colui cui il mutuo è instestato) dovesse perdere la vita durante l’erogazione del mutuo, prima cioè di terminare il pagamento del mutuo stesso: questa copertura impedisce che il debito residuo debba essere rimborsato dagli eredi della parte contraente, al posto dei quali, sarà la compagnia assicurativa a indennizzare la banca.

Una bella tranquillità per tutta la famiglia! La polizza, pur non essendo obbligatoria, è vivamente consigliata dalle banche che emettono mutui. Spesso questa polizza è piuttosto consistente, pagabile a rate (anche se solitamente viene corrisposto immediatamente l’importo per una durata decennale): con il nuovo regolamento Isvap n. 35 è stata introdotta un’ importantissima novità che riguarda tutti coloro che hanno queste tipologie di polizze.

Infatti la nuova normativa prevede che le imprese assicurative restituiscano la parte del premio non goduta nel caso in cui il mutuo o il finanziamento sottoscritto venga estinto, oppure sia effettuata la portabilità presso un altro istituto di credito. In questo secondo caso, il contraente può decidere di fare scadere il contratto già stipulato, ed in tale caso l’impresa assicurativa dovrà  solamente cambiare il beneficiario che di fatto diventerà il nuovo istituto di credito.

Attenzione: questa nuova disciplina si applica solo per le polizze stipulate dopo il primo dicembre 2010, per quelle sottoscritte precedentemente non è presvisto alcun effetto retroattivo.

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