Polizze-dormienti: novità della Legge 166/2008

Le polizze dormienti sono sostanzialmente dei fondi mai movimentati in passato, una sorta di contratti fantasma a cui, per legge, è stata applicata la scadenza di un anno dalla stipula nel caso in cui non venga rivendicato alcun incasso sul maturato.

Entro un anno gli effetti dei contratti vanno in prescrizione, come dice il Codice civile: pertanto coloro che non hanno riscattato in tempo utile tali polizze, non avrebbero il diritto di beneficiare del denaro assicurato, nè dei relativi interessi, a causa della prescrizione.

Grazie alla nuova legge queste polizze dormienti vengono svegliate: la Legge 166/2008 infatti ha stabilito da un lato il raddoppio del tempo che passa così da uno a due anni, per riscattare le somme detenute dalla Compagnie Assicurative, dall’altro ha previsto che scaduto il termine relativo alla prescrizione, gli indennizzi vadano al fondo dei rapporti dormienti e non più alle compagnie stesse.

I benefici di tale nuovo regime sono notevoli: in primis il beneficiario può riscattare la sua polizza con calma o venire a conoscenza dell’esistenza della polizza stessa nel caso in cui si tratti, ad esempio, di un lascito ereditario. I beneficiari però decorsi due anni dal verificarsi dell’evento coperto dalla polizza e maturata di conseguenza la prescrizione, non hanno più alcun diritto di ottenere la prestazione e di incassare alcuna somma maturata.

Ciò di cui vengono accusate le compagnie assicurative, è di non informare in maniera adeguata ed esaustiva i sottoscrittori, sulla futura devoluzione del capitale della polizza al Fondo e della possibilità di risvegliare la polizza entro un periodo ragionevole dalla comunicazione. Inoltre i beneficiari spesso non vengono neppure informati che, per le polizze prescritte già devolute al Fondo dei rapporti dormienti, può essere data la possibilità di chiedere la restituzione della somma direttamente al Fondo.

Insomma le compagnie dovrebbero proprio attivarsi per offrire trasparenza ai sottoscrittori, informandoli al momento della stipula e comunicando, per tempo, la scadenza della polizza stessa.

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