Il risarcimento danni ai disoccupati è negato, ecco perché

Un disoccupato ha fatto un incidente ma la Cassazione ha valutato che non avendo precedentemente un lavoro che gli assicurasse un patrimonio, non dovesse essere risarcito dall’assicurazione per danni patrimoniali visto che il danno non è quantificabile. Una sentenza che punta a fare scalpore. 

Stando alla a, che di certo susciterà non poche polemiche, la vittima di un incidente stradale che ha riportato danni permanenti dovrà dimostrare di avere svolto un’attività economica o di essere in possesso di qualifica professionale, anche se non ancora esercitata, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale.

Risarcimento danni: la sentenza

La sentenza evidenzia che l’accertamento di invalidità permanente non è un diritto “automatico” di risarcimento come danno patrimoniale. Bisogna, di fatto, dimostrare un reddito preesistente e verificarne la perdita del reddito futuro. Questa sentenza evidenzia cioè come sia necessaria la prova di un’attività lavorativa pregressa certificata.

Il caso specifico che ha portato alla sentenza è il seguente:

Il ricorso dell’automobilista rispetto al mancato risarcimento del danno patrimoniale, è stato rigettato dal giudice perché il danneggiato, un disoccupato, sebbene abbia riportato un danno permanente ha presentato come prova del danno patrimoniale subito solo un tesserino professionale di abilitazione dell’Associazione italiana maestri di sci, con il nome scritto a penna, non riferito a un anno preciso. Non c’era traccia né di una dichiarazione di una scuola di sci attestante la possibilità di un lavoro per l’anno successivo né di una documentazione fiscale riguardante il proprio reddito.

Niente reddito, niente risarcimento. E il futuro del lavoratore con le occasioni che adesso perderà dov’è finito?

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