Già ieri avevamo affrontato il tema della Polizza-decennale postuma, quale forma assicurativa per tutti coloro che acquistano o stanno per acquistare immobili non ancora costruiti: oggi ci occuperemo del regime sanzionatorio e normativo, previsto in caso di mancata consegna della garanzia assicurativa all’acquirente.
L’art. 2 del decreto legislativo n. 122/2005 che regola la materia, prevede che il costruttore, prima o contestualmente alla stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento, sia tenuto a pena di nullità dell’intero contratto a rilasciare all’acquirente una fidejussione.
Tale fidejussione funge quale garanzia delle somme riscosse o da riscuotere per l’acquisto dell’immobile in costruzione:_ tuttavia nessuna analoga sanzione è prevista dall’art. 4 del medesimo disposto normativo in tema di polizza assicurativa la cui mancata consegna, all’atto del trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare, si atteggia, dunque, alla stregua di un semplice inadempimento.








