Sanzioni auto parcheggiata non assicurata

assicurazioneContrariamente a quanto si possa pensare, l’assicurazione RCA non è obbligatoria solamente se si utilizza attivamente l’auto su strada, ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si scelga volontariamente di lasciare ferma a bordo marciapiede il proprio veicolo. Una situazione piuttosto comune, visto e considerato che in Italia – stando alle più recenti stime – esistono circa 4 milioni di auto che risultano essere prive di una regolare assicurazione.

Insomma, in altri termini anche coloro che non vogliono utilizzare l’auto e la lasciano parcheggiata su suolo pubblico devono pagare l’assicurazione: l’RCA può invece essere disattivata o non rinnovata se l’auto non è parcheggiata su strada ma in aree condominiali o private, debitamente recintate. Ma cosa si rischia se invece si disattende a questa prescrizione, e si sceglie di parcheggiare a bordo marciapiede il veicolo non assicurato?

L’art. 1 della l. 24/12/1969 n. 990 sostiene che “i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi”. All’art. 2 si dichiara come “sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione”.

Pertanto, chi contravviene a queste prescrizioni può andare incontro a una sanzione pari a 798 euro e al sequestro del veicolo, e non solamente in caso di incidente con auto non assicurata in movimento. La ratio della norma è abbastanza chiara: anche se l’auto è ferma e non in movimento, può ben essere coinvolta da sinistri di grave entità e, pertanto, l’assicurazione si rende fermamente necessaria.

L’unica eccezione è rappresentato da quanto affermato dalla Cassazione qualche anno fa, secondo cui “possono ritenersi esclusi dall’obbligo della copertura assicurativa i veicoli che si presentino in uno stato tale da potere essere considerati rifiuto, per la evidente ed oggettiva inidoneità alla circolazione, come quando siano privi di componenti essenziali quali la targa, il volante o il sedile per la guida”.

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