Sinistri stradali in calo nel 2011 secondo il rapporto Aci Istat

Sinistri stradali Aci ed Istat hanno stilato la classifica degli incidenti più frequenti sulle strade italiane: dai dati emerge che la maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (74,7%), mentre negli altri casi si trata di veicoli singoli o isolati. Nell’ambito degli incidenti tra veicoli, la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale, con ben 71.069 casi con 883 morti e 104.638 feriti, seguita dal tamponamento, che registra 37.749 casi con 364 morti e 62.389 persone ferite.

Percentuali minori per quel che riguarda il sinsitro che vede coinvolto un pedone investito, che si realizza nel 9,3% dei casi totali: nel 2011 vi sono stati ben 19.155 casi, in cui hanno perso la vita 561 persone e 21.622 sono rimaste ferite. Lo scontro frontale-laterale, la fuoriuscita e l’investimento di pedone sono i sinistri con maggiore incidenza di esito mortale.

Istat: diminuzione degli incidenti stradali

Diminuiscono gli incidenti stradali sulle strade italiane: secondo l’ultima edizione del rapporto Aci-Istat nel 2010 si sono registrati sulle nostre strade ben 211.404 incidenti stradali, con un calo dell’1,9% rispetto all’anno precedente. In diminuzione anche il numero delle morti (meno 3,5%) a 4.090 e dei sinistri con feriti (-1,5%) a 302.735.

Veniamo allo specifico della casistica: sulle strade urbane si sono verificati 160.049 incidenti, con 218.383 feriti e 1.759 morti, sulle autostrade gli incidenti sono stati 12.079, con 20.667 feriti e 376 decessi, sulle strade extraurbane diverse dalle autostrade si sono verificati 39.276 incidenti, con 63.685 feriti e 1.955 morti.

Incidente stradale: la guida ConTe per non farsi cogliere impreparati

ConTe Assicurazioni, del gruppo britannico Admiral, ha predisposto una utile guida per non farsi cogliere impreparati nelle ipotesi di sinistro stradale. Cerchiamo quindi di seguire le “istruzioni” impartite dalla società assicurativa, riportandovi i principali passaggi per comportarsi al meglio anche nelle ipotesi di uno spiacevole incidente.

La prima cosa da fare è prendere immediatamente nota della targa e dei dati assicurativi del veicolo della controparte. Successivamente, è consigliabile effettuare la denuncia del sinistro alla propria compagnia assicurativa (nell’ipotesi, a ConTe) il prima possibile, attraverso le agenzie dell’istituto o – nel caso delle compagnie assicurative “online”, contattando il Servizio Assistenza Sinistri dedicato.

Danno biologico: tabella unica nazionale

Con il nuovo decreto per la valutazione del danno biologico verrà utilizzata una tabella unica: non si dovrà più fare riferimento alle tabelle che i tribunali italiani negli anni avevano predisposto, ma tutti dovranno uniformarsi a quelle compilate dei tecnici del ministero della Salute.

Insomma, una tabella con valori unici per evitare che si creiano delle disparità nelle valutazioni dei danni patiti in un incidente stradale. In tal caso l’uniformità potrebbe abbassare i valori applicati proprio perché si dovrà da ora in avanti tenere conto della media dei criteri adottati.

Risarcimento danno: l’assicurazione ha 60 giorni per adempiere

Quando si subisce un sinistro stradale, occorre immediatamente dare lo scarico alla propria assicurazione, attraverso la modalità dell’indennizzo diretto, salvo alcuni casi particolari già precedentemente esaminati.

L’assicurazione, una volta ottenuti i documenti e dopo aver analizzato attraverso i suoi periti, il mezzo incidentato, deve attenersi al termine di adempimento di 60 giorni, termine accordato dalla legge all’assicurazione per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato: tale termine vale anche nei rapporti tra assicuratore ed assicurato.

Assicurazione: guida al risarcimento diretto

In caso di incidente stradale occorre tenere a mente che vi sono due opzioni: o il risarcimento diretto alla vostra assicurazione, che poi va in rivalsa su quella della parte che ha causato l’incidente, oppure la richeista di danni alla compagnia della controparte. Oggi ci occupiamo del primo caso, il risarcimento diretto in caso di sinistro.

Questa procedura è attivabile dalla parte che non ha causato il sinistro o che vi ha contribuito solo in parte: in tale caso l’assicurato riceve il risarcimento direttamente dalla propria compagnia di assicurazione. Si tratta di un sistema che viene applicato in caso di collisione che vede coinvolti soltanto due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia (quindi vale sia per autovetture, autocarri, motocicli ecc..).

Compilazione CAI

Nel caso in cui si verifichi un sinistro stradale, occorre avere a portata di mano il modulo CAI, detto anche di Constatazione Amichevole Incidente (ex CID), che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti incidentate. Si tratta di un modulo importante che dovrà poi essere portato alla propria agenzia assicurativa per dare vita al risarcimento diretto del danno verificatosi.

Ma come si compila correttamente un Cai? In primo luogo occorre compilare in stampatello gli spazi relativi alla data e luogo dell’incidente e presenza di eventuali feriti, che dovranno essere indicati anche se si tratta di ferite lievi, poi i nomi delle parti e delle rispettive compagnie assicurative, facendo bene riferimento ai numeri di polizza che potete trovare sopra ai tagliandi.

Incidenti in Italia con veicolo estero

Può accadere, mentre ci si trova in Italia, di avere un sinistro automobilistico con un veicolo immatricolato all’estero: cosa occorre fare in tali casi? Oggi ci occuperemo proprio di ciò, verificando quali sno le azioni immediate da compiere per ottenere il risarcimento e la normativa di riferimento.

Per prima cosa, per richiedere il risarcimento dei danni subiti, occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano, al seguente indirizzo: UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 Milano. L’Ufficio Centrale Italiano è l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale.

L’attività dell’UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 recante le norme generali del Codice delle assicurazioni private. Nella raccomandata inviata all’UCI devono essere indicati i seguenti dati: nazionalità e targa del veicolo straniero, caratteristiche tecniche del veicolo, dati del proprietario e del guidatore.