Obbligo assicurazione avvocati

avvocatiDal 15 agosto 2013 è in vigore – ma, per certi versi, non per gli avvocati – l’obbligo di assicurarsi per i danni provocati dalla propria attività professionale. Un obbligo che il legislatore ha voluto stabilire in tutela dei clienti dei liberi professionisti iscritti a un albo o a un ordine, permettendo loro di poter soddisfare più agevolmente eventuali richieste di risarcimento grazie all’intervento diretto di una compagnia assicurativa.

In particolare, ancora prima di affidarsi al professionista, i clienti potranno domandare all’avvocato di ottenere tutte le informazioni necessarie sulle polizze che gli iscritti all’ordine hanno stipulato, compreso – a titolo di esempio – gli estremi dei contratti, i massimali sulle singole voci di responsabilità e le eventuali variazioni che fossero intervenute nel corso degli anni.

Contrariamente a quanto avvenuto per altre categorie di professionisti, inoltre, ricordiamo che l’obbligo di assicurazione non è ricaduto in maniera puntuale sugli avvocati, che rimangono ancora in attesa di specifiche indicazioni dal Ministero della Giustizia. Un’altra categoria di professionisti che non ha ancora aderito alle polizze obbligatorie di responsabilità professionale è invece quella dei professionisti della sanità, per i quali l’obbligo assicurazione medici ha decorrenza agosto 2014.

Ricordiamo inoltre che, al di là del fatto che la categoria ricada o meno nel novero di coloro che hanno l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità professionale, il legislatore si è “dimenticato” (volontariamente) di prevedere delle specifiche sanzioni in capo a colui che non provveda tempestivamente a stipulare un contratto di assicurazione individuale o collettiva. In altri termini, colui che non si assicura (nonostante l’obbligo) non incappa in multe, bensì in un illecito disciplinare stabilito dall’ordine al quale appartiene (vedi anche come funziona l’obbligo assicurazione commercialisti).

Nel corso dei prossimi mesi sul tema potrebbero tuttavia incorrere importanti novità, visto e considerato che gli aspetti della materia non sono interamente chiari. Continueremo pertanto a informarvi circa le principali innovazioni in corso di delibera.

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